Detrazione del 75% in 10 anni + contributo ministeriale
La Legge di Bilancio 2022 (n° 234 del 30/12/2021) ha introdotto una detrazione pari al 75% per interventi mirati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche. Un bonus che viene incontro alla necessità delle persone anziane o con disabilità con la possibilità di acquistare ausili per la mobilità. La detrazione potrà essere applicata per consentire il superamento di ostacoli – come ad esempio scale condominiali, scale esterne o di casa – che rendono difficile la mobilità e l’indipendenza delle persone, e anche per migliorare e aumentare la funzionalità e il valore della casa.
Il cliente acquista un montascale per 10.000, a fronte di questo acquisto ha diritto ad una detrazione fiscale di 7.500€ in 10 anni.
La detrazione è ripartita in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
Ciascun contribuente ha diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell’imposta dovuta per l’anno in questione e per farlo deve necessariamente indicare la detrazione fiscale in ciascuna delle 5 dichiarazioni dei redditi.
A questa agevolazione potrà essere cumulato un contributo ministeriale
Il contributo viene rilasciato a favore di chiunque sia portatore di handicap permanenti, che determinano obiettive difficoltà alla mobilità.
La legge n° 13 stabilisce che il contributo è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta per costi fino a 2.582,28 euro, è aumentato del 25% per costi da 2.582,28 euro a 12.911,42 e di un ulteriore 5% per costi al di sopra di 12.911,42 euro.
La tabella sotto riportata presenta alcuni esempi:
Spesa € 2.528,28 – Contributo € 2.528,28
Spesa € 5.000,00 – Contributo € 3.186,71
Spesa € 10.000,00 – Contributo € 4.436,71
Spesa € 12.911,42 – Contributo € 5.164,57
Spesa € 15.000,00 – Contributo € 5.268,99
MONTASCALE A COSTO ZERO!
SCONTO IN FATTURA DEL 75%
+ CONTRIBUTO STATALE
Il decreto legge (n.212/2023) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2023 modifica le agevolazioni previste per l’eliminazione delle barriere architettoniche. Dal 2024 possono usufruire della detrazione fiscale con sconto in fattura del 75% tutti i possessori di legge 104 (legge 104/1992, art.3) o chi non dispone di un reddito superiore a 15.000 euro.
Per i condomini, sarà ammessa in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa. La detrazione potrà essere applicata per consentire il superamento di ostacoli – come ad esempio scale condominiali, scale esterne o di casa – che rendono difficile la mobilità e l’indipendenza delle persone, e anche per migliorare e aumentare la funzionalità e il valore della casa.
Oltre a questa agevolazione potrà essere richiesto un contributo come rimborso spese.
Per esempio, su un montascale del valore di € 10,000 si avrà lo sconto in fattura del valore di € 7,500 (75%) più un contributo del valore di € 2,500.
Punti fondamentali per usufruire dell'agevolazione
Può essere applicato solo su edifici già esistenti
Relativo alle spese sostenute
Impianti di automazione finalizzati all’abbattimento barriere architettoniche
Detrazione in 5 anni
Chi può beneficiare dell'agevolazione?
tutti coloro che sono titolari di diritti reali sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese
- il proprietario
- il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
- chi occupa l’immobile a titolo di locazione o comodato
- il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento
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La detrazione del 75% viene calcolata sulle spese sostenute con un ammontare complessivo non superiore a:
€ 50.000
per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno
€ 40.000
moltiplicati per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari
€ 30.000
moltiplicati per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari
Contributo cumulabile
Il contributo viene rilasciato a favore di chiunque sia portatore di handicap permanenti, che determinano obiettive difficoltà alla mobilità.
La legge 13/89 stabilisce che il contributo è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta per costi fino a € 2.582,28, è aumentato del 25% per costi da € 2.582,28 a € 12.911,42 e di un ulteriore 5% per costi al di sopra di € 12.911,42.
La tabella sotto riportata presenta alcuni esempi:
Spesa € 2.528,28 – Contributo € 2.528,28
Spesa € 5.000,00 – Contributo € 3.186,71
Spesa € 10.000,00 – Contributo € 4.436,71
Spesa € 12.911,42 – Contributo € 5.164,57
Spesa € 15.000,00 – Contributo € 5.268,99